La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalita' di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e puo' assegnare contributi per la loro attivita', secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia. 2. Title: Sup N. 1 al N. 16 Author: G4 Subject: Sup N. 1 al N. 16 Created Date: 2/25/2004 8:14:35 AM TESTO VIGENTE. Le risorse umane 5. 42. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. 1. e) le modalita' di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti; a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; 2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 4. f) concorso degli utenti al costo dei servizi; Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato. ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle Province); c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria; La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalita' definite dalla Giunta regionale. 9. La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai comuni, dalle comunita' montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'articolo 7.". Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell'articolo 7, 10 comma, della l.r. 1. La Regione, secondo modalita' definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le universita' nonche' con le istituzioni scolastiche e professionali. b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni piu' varie, nonche' la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti; Gravano sui comuni, secondo le modalita' di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi. b) le cooperative sociali; DE: Vielen Dank, dass Sie sie die Website des Bundesrechts aufgerufen haben; sie ist nur mit einem Javascript-fähigen Browser verfügbar. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. Il Presidente del Collegio e' eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti. Art. 2. (Contributi) i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attivita', nonche' la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attivita' medesime. della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana 29 dicembre 2004, n. 53) Capo I . Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.". a) stipulazione da parte dei comuni singoli o associati di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso l'assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio; b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario. 54. Il primo comma dell'articolo 6 della l.r. c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate; 18. b) individuazione, da parte dei soggetti gestori istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso ai servizi, delle modalita' di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni, dell'elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei livelli di assistenza erogati, degli standard di qualita' dei servizi, delle modalita' di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonche' delle modalita' di ricorso da parte degli utenti, anche attraverso gli istituti di patronato. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'. Art. Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, e' predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati; Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, individua le attivita' di promozione regionale nell'ambito della programmazione socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). Energia l.r. e) predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica; d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali; (Qualita' dei servizi)1. q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonche' dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso; b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale; "1. 2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6. 5. Capo V. Politiche per altri soggetti deboli. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.". In coerenza con la funzione programmatoria ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione. 1. 3. a) sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilita'; (Accesso ai servizi)1. Di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n. 9/2004, art. 2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 39, comma 5, della L.R. 2. a) aiuto alla persona; 3. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualita' rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione. (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta')1. 5. b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza; La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario. a) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralita' di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati; Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. REGIONALE Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto com-ma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Co-stituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l’articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), come sostituito dalla legge regionale 22 … Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi. Capo V. Politiche per altri soggetti deboli La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte informativa per la programmazione regionale. 5. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte'); Visualizza tutto il testo. "Art. d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale; 18/1994 la parola: "Regione" e' sostituita dalla parola: "provincia". "1. 3Derogata la disciplina dell'articolo da art. g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'universita', compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti; e) la promozione di azioni per favorire la pluralita' di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunita' locali. a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalita' ivi indicate; 38/1994 e' sostituito dal seguente: 3. c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 66. d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita; "1. 5/2001. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni: 2. Art. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati ed e' pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento. 5. La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali: 9. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalita' operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente: Art. Capo IV. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialita' sulla base dei seguenti criteri: L'autorizzazione ha carattere personale e non e', in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalita' di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR). Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro. h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi; Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarieta' sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocita' e solidarieta' organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 14. 34. "a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.". Moltissimi esempi di frasi con "chambre régionale des comptes" – Dizionario italiano-francese e motore di ricerca per milioni di traduzioni in italiano. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 e' individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia; b) sviluppo delle autonomie e delle abilita' possibili, in particolare dei disabili gravi; 2. 1. b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati; 23 aprile 1992, n. 24 'Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle province'); 8. 5. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1. E' esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo piu' basso. 18 2. 5. n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 , dopo le parole La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore. g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro. c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria; I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. Formato stampabile: d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari); b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale; Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per la loro verifica e valutazione, nonche' gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 35, e per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37. svolgere le proprie attivita' istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione". 2021 - Nirbom - Ici vous pouvez trouver des milliers de films, du contenu très bien organisé, venez visiter Nirbom.com. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte'); Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi: f) concorso degli utenti al costo dei servizi; L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e' realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita', la cessione della societa', nonche' la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo. f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975); a) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralita' di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati; Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.". Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali. a) socio-assistenziale; Capo III. 502/1992 e successive modificazioni; Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali. 1. z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. c) promozione dell'attivita' di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio; 2. Art. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri: Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1; 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche' la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili; b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale; La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu' deboli); e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia; hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali); Gli oneri dei servizi e delle prestazioni. c) potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi contribuiti economici e assegni di cura per quelle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio componente anziano non autosufficiente; e) tutela e valorizzazione dell'ambiente; La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonche' gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri: I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. d) integrazione scolastica e lavorativa; Titolo II. 2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalita' sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1. r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali; Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche', in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. 2. 7. e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche' l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale; 1. La Regione opera, altresi', perche' si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali con l'apporto di capitali privati. ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili). 5. Le attivita' sono realizzate con modalita' operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del procedimento. 1 Ambito di applicazione 1. 3. 1. e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonche' di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile; Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attivita' svolta e dalla copia, vistata per conformita' dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attivita' dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi.". 2. dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri: h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi; g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine.
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